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Ordinanza — n. 17678/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new recidivism arguments and unpunished sentencing claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17678/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant raised new arguments regarding recidivism and sentencing for the first time at this stage. The lower court's decision on sentencing was deemed non-censurable due to sufficient and logical reasoning, while the recidivism claim was rejected for not being raised in the appellate proceedings. Consequently, the request for review was rejected as the grounds were not permitted under the law for a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: Arguments regarding recidivism not raised in appeal and claims on sentencing determination are inadmissible in legality proceedings if the lower court's reasoning is sufficient and logical.

Parole chiave

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recidivism argument sentencing determination legality review new grounds appeal inadmissible appeal recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
5 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
5 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

01/01/1984 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN;n. 33357/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Saber Hmidi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: non dedotti in appello e proposti per la prima volta in sede di legittimità (motivo n. 1 sulla applicazione della recidiva); afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (motivo n. 2; cfr. pag. 5 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M