Cassation Court dismisses appeal as opposition, ordering transmission of files to the Surveillance Tribunal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal, ruling it must be treated as an opposition under specific procedural articles. The appellant challenged the Surveillance Tribunal's grant of home detention to Domenico Di Napoli, while the defense argued for alternative measures. The court decided to reject the appeal's classification as a standard appeal, thereby sending the case back to the lower tribunal for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 667, comma 4; Art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen.; When an appeal concerns the granting of alternative measures like home detention, it is qualified as an opposition, requiring the transmission of files to the Surveillance Tribunal rather than immediate cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Di Napoli Domenico nato a NOCI il 13/05/1951 avverso l'ordinanza del 01/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, sulla istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare avanzata da Domenico Di Napoli, ha concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare; letto il ricorso; lette le conclusioni depositate dalla difesa in data 8 aprile 2026; Ritenuto che "il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e 678, comma 1 bis, cod. proc. pen.
2. L'art. 1, comma 1, lett. b), dl. 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto all'art. 678 ocd. proc. pen. ilcomma 1 bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen." (Sez. 1, Ordinanza n. 2285 del 15/12/2021 Cc., Rv. 282487 - 01);ritenuto che, qualificato il ricorso come opposizione, consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila; P.Q.MIl Consigliere stensore Il PresidenteAnna Mari gavoni Raffaello Magi DEPOSITATA CANcí- 14 "ifer)r-,