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Ordinanza — n. 17477/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as opposition, ordering transmission of files to the Surveillance Tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17477/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal, ruling it must be treated as an opposition under specific procedural articles. The appellant challenged the Surveillance Tribunal's grant of home detention to Domenico Di Napoli, while the defense argued for alternative measures. The court decided to reject the appeal's classification as a standard appeal, thereby sending the case back to the lower tribunal for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4; Art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen.; When an appeal concerns the granting of alternative measures like home detention, it is qualified as an opposition, requiring the transmission of files to the Surveillance Tribunal rather than immediate cassation review.

Parole chiave

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alternative measures home detention opposition qualification Surveillance Tribunal procedural transmission revisione processuale censure procedurali procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
ilcomma 1 bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen." (Sez.
Art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen.
10, ha introdotto all'art. 678 ocd.
D.L. 23 dicembre 2013, n. 10

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 2285 del 15/12/2021
pen." (Sez. 1, Ordinanza n. 2285 del 15/12/2021 Cc., Rv.
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Testo completo

posto da: Di Napoli Domenico nato a NOCI il 13/05/1951 avverso l'ordinanza del 01/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, sulla istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare avanzata da Domenico Di Napoli, ha concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare; letto il ricorso; lette le conclusioni depositate dalla difesa in data 8 aprile 2026; Ritenuto che "il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e 678, comma 1 bis, cod. proc. pen.

2. L'art. 1, comma 1, lett. b), dl. 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto all'art. 678 ocd. proc. pen. ilcomma 1 bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen." (Sez. 1, Ordinanza n. 2285 del 15/12/2021 Cc., Rv. 282487 - 01);ritenuto che, qualificato il ricorso come opposizione, consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila; P.Q.MIl Consigliere stensore Il PresidenteAnna Mari gavoni Raffaello Magi DEPOSITATA CANcí- 14 "ifer)r-,