Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17476/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for manifestly unfounded lack of motivation in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17476/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Antonio Fasano inadmissible due to manifestly unfounded complaints regarding the lack of motivation in the lower court's criminal judgment. Fasano argued that the appellate court failed to properly justify the conviction under Article 192 of the Code of Criminal Procedure, while the opposing party contended the reasoning was logical and sufficient. The court rejected these claims, ruling that the lower court provided a complete reconstruction of facts and that the appellant's arguments were generic and incapable of undermining the original decision's logic.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the complaints regarding the lack of motivation are manifestly unfounded, as the lower court has provided a logical and complete reconstruction of the facts and legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation manifestly unfounded criminal appeal inadmissibility procedural defect Corte di Cassazione sentencing review elemento soggettivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 cod. proc. pen.
159, commesso il 18 agosto 2018, ha dichiarato l'imputato responsabile del rato ascrittogli con condanna alla pena di anni uno?' di reclusione, oltre alle spese del doppio grado di giudizio; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione in relazione all'art. 192 cod.
Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 15 dicembre 2022 nei confronti di Antonio Fasano in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
159, commesso il 18 agosto 2018, ha dichiarato l'imputato responsabile del rato ascrittogli con condanna alla pena di anni uno?' di reclusione, oltre alle spese del doppio grado di giudizio; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione in relazione all'art. 192 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: Fasano Antonio, nato a Cassano delle Murge il 7 luglio 1979 avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 15 dicembre 2022 nei confronti di Antonio Fasano in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 18 agosto 2018, ha dichiarato l'imputato responsabile del rato ascrittogli con condanna alla pena di anni uno?' di reclusione, oltre alle spese del doppio grado di giudizio; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, analizzando la sentenza di primo grado, ha fornito puntuale ricostruzione; ritenuto che, nel caso di specie, si tratta di motivazione nient'affatto apparente o di stile, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace d'infirmarne la tenuta logica;ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e assolutamente generiche; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MIl Consigliere tstensore Il PresidenteAnna Maria G voni Raffaello Magi r DPOS1TATA IN CANCUV 2