Cassation court declares appeal inadmissible for misapplying recidivism mitigation rules and seeking further sentence reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Impellizzeri's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his conviction inadmissible. Impellizzeri argued that the lower courts incorrectly applied Article 69 of the Penal Code regarding the balance of interests and failed to justify denying further sentence reduction. The court ruled that the Second Instance Court correctly applied the law and that the appellant merely sought a different evaluation of mitigating circumstances, which is not permissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 comma 4 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the appellant attempts to obtain a different assessment of merit elements already examined by the territorial court regarding the prevalence of generic mitigating circumstances for recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
posto da: IMPELLIZZERI MARCO nato a CATANIA il 15/08/1993 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GAVONI; (1'7 (4
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania del 24 settembre 2019 nei confronti di Marco Impellizzeri in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 commesso in data 22 settembre 2018; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge in riferimento all'espresso divieto contenuto nell'art. 69 comma 4 cod. pen. che impedisce di effettuare il chiesto bilanciamento nonché il vizio di motivazione sul diniego di ulteriore riduzione della pena; ritenuto che le lamentate violazioni di legge rispetto alla conferma della sentenza di primo grado non sussistono, poiché la Corte di appello di Catania - in modo adeguato ed esente da vizi logici - ha respinto il relativo motivo di gravame in aderenza al dettato normativo; ritenuto, quindi, che il ricorrente vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale ai fini della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche alla recidiva; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammiss P.Q.M