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Ordinanza — n. 17469/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17469/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17469/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: CAPPIELLO CIRO nato a NAPOLI il 12/12/1972 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GAVONI;t RITENUTO IN FATI-0 E Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa in data 27 ottobre 2025, con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli nord, appellata da Ciro Cappiello, ha rideterminato, per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 697 cod. pen., 23 comma 3 I. 110/75, la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione con pena sospesa e conferma nel resto; rilevato che il ricorrente articola un'unica doglianza aspecifica, con cui lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, evidenziando l'incensuratezza del Cappiello; ritenuto che il ricorso mira al riesame di valutazioni di merito espresse dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica; ritenuto, in particolare, che la Corte di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo che possano giustificare il beneficio a fronte della pistola pure dotata di colpi e dunque pronta all'uso; ritenuto che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); ritenuto che in ogni caso deve applicarsi il consolidato principio di diritto, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); considerato pertanto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;t

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17469/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv., 697 cod. pen., 23 comma 3 I. 110/75, la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione con pena sospesa e conferma nel resto; rilevato che il ricorrente articola un'unica doglianza aspecifica, con cui lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, evidenziando l'incensuratezza del Cappiello; ritenuto che il ricorso mira al riesame di valutazioni di merito espresse dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica; ritenuto, in particolare, che la Corte di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo che possano giustificare il beneficio a fronte della pistola pure dotata di colpi e dunque pronta all'uso; ritenuto che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); ritenuto che in ogni caso deve applicarsi il consolidato principio di diritto, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); considerato pertanto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;t

Parole chiave

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attenuazione libera della pena circostanze aggravanti o attenuanti minaccia non comprovata sanzione sproporzionata assenza di caso di rigore motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: CAPPIELLO CIRO nato a NAPOLI il 12/12/1972 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GAVONI;t RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa in data 27 ottobre 2025, con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli nord, appellata da Ciro Cappiello, ha rideterminato, per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 697 cod. pen., 23 comma 3 I. 110/75, la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione con pena sospesa e conferma nel resto; rilevato che il ricorrente articola un'unica doglianza aspecifica, con cui lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, evidenziando l'incensuratezza del Cappiello; ritenuto che il ricorso mira al riesame di valutazioni di merito espresse dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica; ritenuto, in particolare, che la Corte di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo che possano giustificare il beneficio a fronte della pistola pure dotata di colpi e dunque pronta all'uso; ritenuto che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); ritenuto che in ogni caso deve applicarsi il consolidato principio di diritto, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); considerato pertanto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;t

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e cond P.Q.M