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Ordinanza — n. 17467/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming judge incompatibility nullity, ruling it requires timely recusal request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17467/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Lucia Guarnieri's appeal against the Appellate Court of L'Aquila, which upheld her conviction for crimes committed between March and October 2019. Guarnieri argued the trial was null due to the judge's prior incompatibility revealed only after the proceedings concluded. The court ruled that incompatibility must be addressed through a timely recusal request, and failing to do so renders the judge's participation fully legitimate.

Regesto Legislator

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Art. 34 cod. proc. pen.; Art. 47 comma 3 cod. pen.: Incompatibility of a judge requires a timely recusal request; failure to invoke this remedy validates the judge's participation and the resulting proceedings.

Parole chiave

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judicial incompatibility recusal request nullity of judgment procedural preclusion judge legitimacy misura sostitutiva della detenzione allegazioni di persecuzione contraddittorie sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 34 cod. proc. pen.
646/82 commesso in epoca compresa tra il 31 marzo 2019 ed il 15 ottobre 2019; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza in relazione all'eccepita violazione dell'art. 34cod.
Art. 47 comma 3 cod. pen.
atteso che il Giudice di Pescara, investito a decidere in epoca antecedente, aveva già espresso valutazioni circa la colpevolezza della ricorrente con provvedimento del Tribunale del Riesame emesso in data 18 marzo 2021, nonché l'inosservanza dell'art. 47 comma 3 cod.
art. 47 comma 3 cod. pen
atteso che il Giudice di Pescara, investito a decidere in epoca antecedente, aveva già espresso valutazioni circa la colpevolezza della ricorrente con provvedimento del Tribunale del Riesame emesso in data 18 marzo 2021, nonché l'inosservanza dell'art. 47 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34582 del 19/05/2021
Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017
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Testo completo

posto da: Guarnieri Lucia, nata a Rimini il 24 giugno 1968 avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna n. 1188 pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 4 luglio 2024 nei confronti di Lucia Guarnieri in relazione al reato di cui agli artt. 99, 81 cod. pen., 76 comma 7 e 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 31 I. 646/82 commesso in epoca compresa tra il 31 marzo 2019 ed il 15 ottobre 2019; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza in relazione all'eccepita violazione dell'art. 34cod. proc. pen. atteso che il Giudice di Pescara, investito a decidere in epoca antecedente, aveva già espresso valutazioni circa la colpevolezza della ricorrente con provvedimento del Tribunale del Riesame emesso in data 18 marzo 2021, nonché l'inosservanza dell'art. 47 comma 3 cod. pen.; ritenuto che l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudìzìo neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo ladefinizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione" (Sez. 3, n. 34582 del 19/05/2021 Ud. (dep. 17/09/2021), Rv. 282136 - 01); "Per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge" (Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017 Cc. (dep. 11/05/2017), Rv. 270186 - 01); considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M