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Ordinanza — n. 17466/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17466/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17466/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: LANDI PIETRO nato a MONDRAGONE il 29/06/1978 avverso l'ordinanza del 09/01/2026 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GAVONI;RITENUTO IN FATTO E Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 gennaio 2026, corretto l'errore materiale in data 14 gennaio 2026, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a Pietro Landi con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 2 febbraio 2018, irrevocabile in data 18 febbraio 2018; preso atto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo il giudice dell'esecuzione fatto corretta applicazione della previsione normativa atteso che a seguito della irrevocabilità della sentenza, il ricorrente è stato condannato per fatti commessi in data 7 luglio 2021, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 7 novembre 2022, divenuta irrevocabile in data 23 novembre 2023; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 168 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17466/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 168 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a Pietro Landi con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 2 febbraio 2018, irrevocabile in data 18 febbraio 2018; preso atto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo il giudice dell'esecuzione fatto corretta applicazione della previsione normativa atteso che a seguito della irrevocabilità della sentenza, il ricorrente è stato condannato per fatti commessi in data 7 luglio 2021, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 7 novembre 2022, divenuta irrevocabile in data 23 novembre 2023; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria accollo delle spese procedurali indigenza processuale non provata allegazioni insufficientemente motivate difetto formale di procedura lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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art. 168 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 gennaio 2026, corretto l'errore materiale in data 14 gennaio 2026, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 168 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: LANDI PIETRO nato a MONDRAGONE il 29/06/1978 avverso l'ordinanza del 09/01/2026 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GAVONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 gennaio 2026, corretto l'errore materiale in data 14 gennaio 2026, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a Pietro Landi con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 2 febbraio 2018, irrevocabile in data 18 febbraio 2018; preso atto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo il giudice dell'esecuzione fatto corretta applicazione della previsione normativa atteso che a seguito della irrevocabilità della sentenza, il ricorrente è stato condannato per fatti commessi in data 7 luglio 2021, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 7 novembre 2022, divenuta irrevocabile in data 23 novembre 2023; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M