Ordinanza — n. 17464/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: Papini Dario, nato a Riccione il 22 aprile 1958 avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; RITENUTO IN FATUO E Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza della Corte di appello di Bologna del 28 novembre 2023 ed ha condannato l'appellante Dario Papini al pagamento delle spese processuali; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'omessa motivazione sulla mancata concessione dell'attenuanti di cui all'art. 219 ultimo comma legge fallimentare e l'erronea ed omessa motivazione sulla mancata concessione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare; letta la memoria depositata dalla difesa in data 7 aprile 2026; rilevato che la Corte di appello, nella sentenza impugnata, in ossequio al dettato di rinvio della Corte di cassazione, ha compiutamente motivato su entrambi i punti (v. pagg. 3 e segg. sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese asollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17464/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 219 ultimo comma legge fallimentare e l'erronea ed omessa motivazione sulla mancata concessione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare; letta la memoria depositata dalla difesa in data 7 aprile 2026; rilevato che la Corte di appello, nella sentenza impugnata, in ossequio al dettato di rinvio della Corte di cassazione, ha compiutamente motivato su entrambi i punti (v. pagg. 3 e segg. sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese asollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Papini Dario, nato a Riccione il 22 aprile 1958 avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; RITENUTO IN FATUO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza della Corte di appello di Bologna del 28 novembre 2023 ed ha condannato l'appellante Dario Papini al pagamento delle spese processuali; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'omessa motivazione sulla mancata concessione dell'attenuanti di cui all'art. 219 ultimo comma legge fallimentare e l'erronea ed omessa motivazione sulla mancata concessione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare; letta la memoria depositata dalla difesa in data 7 aprile 2026; rilevato che la Corte di appello, nella sentenza impugnata, in ossequio al dettato di rinvio della Corte di cassazione, ha compiutamente motivato su entrambi i punti (v. pagg. 3 e segg. sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese asollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione delta causa di inammissibilità - al versamento delta somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MN CP,. j4 92026 Puncep Ariert3 2