Criminal appeal dismissed for failure to declare prescription extinction due to non-retroactive application of suspension rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a conviction for theft and fraud committed in March 2019. The appellant argued that the crime had expired due to prescription, but the court held that the statutory suspension of the prescription period applies only to crimes committed between August 3, 2017, and December 31, 2019. Consequently, the appellant remains liable for the full penalty and court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 cod. pen.; The suspension of the prescription period applies retroactively only to crimes committed during the legislative transition period, meaning crimes after January 1, 2020, follow the new regime while those within the transition window remain subject to the old rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posti da: Bertolino Stefano Ivan, nato a Milano il 12 maggio 1974 Faccio Dayana, nata a Ravenna il 18 agosto 1974 avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna nei confronti di Stefano Ivan Bertolino e Dayana Faccio in relazione al reato di cui agli artt. 110, 697 cod. pen., commesso il 15 marzo 2019; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; ritenuto che "la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica ladisciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021" (Sez.
U, Sentenza n. 20989 del 12/12/2024 Ud. (dep. 05/06/2025) Rv. 288175 - 01); rilevato che il reato che ci occupa è stato commesso in data 15 marzo 2019; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere tensore Il PresidenteAnna Mari Gavoni Raffaello Magi ing r DEPOSITATA IN CANI:» r L)9\