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Ordinanza — n. 17461/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17461/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17461/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: NOUASSI ADIL (CUI 02NEM05) nato il 16/08/1978 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; p-rr udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GAVONI;RITENUTO IN FATTO E Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì nei confronti di Adil Nouassi in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 14 maggio 2025; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo e all'esimente dello stato di necessità nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità e delle attenuanti generiche; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, analizzando la sentenza di primo grado, ha fornito puntuale ricostruzione; ritenuto che trattasi di c.d. "doppia conforme" e che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità ed alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante, essendo i motivi del ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; ritenuto che, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto che, nel caso di specie, si tratta di motivazione nient'affatto apparente o di stile, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace d'infirmarne la tenuta logica; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17461/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 14 maggio 2025; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo e all'esimente dello stato di necessità nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità e delle attenuanti generiche; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, analizzando la sentenza di primo grado, ha fornito puntuale ricostruzione; ritenuto che trattasi di c.d. "doppia conforme" e che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità ed alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante, essendo i motivi del ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; ritenuto che, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto che, nel caso di specie, si tratta di motivazione nient'affatto apparente o di stile, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace d'infirmarne la tenuta logica; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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legittima difesa pericolo per l'incolumità pubblica circostanza attenuante minaccia non comprovata difesa obbligatoria abbandono di persone
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Testo completo

posto da: NOUASSI ADIL (CUI 02NEM05) nato il 16/08/1978 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; p-rr udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GAVONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì nei confronti di Adil Nouassi in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 14 maggio 2025; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo e all'esimente dello stato di necessità nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità e delle attenuanti generiche; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, analizzando la sentenza di primo grado, ha fornito puntuale ricostruzione; ritenuto che trattasi di c.d. "doppia conforme" e che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità ed alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante, essendo i motivi del ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; ritenuto che, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto che, nel caso di specie, si tratta di motivazione nient'affatto apparente o di stile, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace d'infirmarne la tenuta logica; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M