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Ordinanza — n. 17460/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements for continued offense claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17460/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a preliminary judge's order rejecting a request for continued offense recognition. The applicant failed to provide concrete evidence proving a single criminal design beyond mere chronological proximity or similar charges. The court ruled that without specific factual substantiation, the request constitutes a mere complaint on facts already properly evaluated by the execution judge.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The burden of proof for a continued offense requires specific elements demonstrating a single criminal design, not merely chronological contiguity or analogous charges.

Parole chiave

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continued offense single criminal design execution phase inadmissible appeal burden of proof opposizione al precetto esecutivo credito contestato legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, D'Andrea
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli
Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv.
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Testo completo

LE nato a NAPOLI il 04/12/1977 avverso l'ordinanza del 11/12/2025 del GIP TRIBUNALE di PAOLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GAVONI; p-rfRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa in data 11 dicembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da Emanuele Gasparro, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati di cui alle sentenze indicate ai punti 1) e 2) richiamate nell'ordinanza impugnata; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01;

Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); rilevato che il di Giudice dell'esecuzione ha compiutamente motivato consistendo í motivi mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.MFUtIV