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Ordinanza — n. 17458/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for double conformity where appellate court only modified sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17458/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Rocco Marconese's appeal against the Reggio Calabria Court of Appeal's decision to reduce his prison sentence and fine. The appellant argued for procedural violations and lack of reasoning, but the court found these complaints manifestly unfounded. The court determined the case involved 'double conformity' because the appellate court merely adjusted the penalty without addressing new substantive legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appellate court reforms a judgment solely on the determination of the penalty, the appeal is inadmissible if the appellant's grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the first-instance judge.

Parole chiave

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double conformity appellate review sentence modification inadmissible appeal procedural violation produzione tardiva di documenti tenuta insufficiente degli atti documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

posto da: Marconese Rocco, nato a Reggio Calabria il giorno 8 aprile 1984 avverso la sentenza del 24/09/2020 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria appellata da Rocco Marconese, ha rideterminato la pena nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa, confermando nel resto; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto vizio per violazione di legge e vizi di motivazione; letta la memoria depositata dalla difesa in data 16 marzo 2026; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, analizzando la sentenza di primo grado, ha fornito puntuale ricostruzione motivando in fatto ed in diritto; ritenuto che trattasi, sostanzialmente, di c.d. "doppia conforme", avendo la Corte di appello riformato la sentenza soltanto in punto di determinazione della pena, e che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appellorisulta correlato alla qualità ed alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante, essendo i motivi del ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MIl Consigliere stensore Il Presidente Anna Mari Gavo