Criminal appeal dismissed because a new crime prevents extinction of a prior crime under Italian procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of Antonino Campo's request to extinguish a prior crime. The applicant sought to terminate the legal effects of a 2006 theft conviction by claiming a subsequent crime occurred, but the court noted that extinction is barred when a new offense is committed within the statutory period. The decision rests on the principle that the 'same nature' requirement for extinction applies only to contraventions, not to felonies, thereby preventing the applicant from avoiding penalties for the original offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 445, comma 2, cod. proc. pen.; The extinction of a felony is always prevented by the subsequent commission of a new crime within the prescribed terms, as the 'same nature' requirement characterizing the new offense to block its own extinguishing effect applies solely to contraventions and not to felonies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a RAGUSA il 08/09/1980 avverso l'ordinanza del 12/11/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GAVONI; fRITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 12 novembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da Antonino Campo, finalizzata alla estinzione, con la conseguente cessazione degli effetti penali ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania emessa in data 18 dicembre 2006 ed irrevocabile in data 7 marzo 2007, con la quale è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; premesso che l'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, a norma dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., è sempre impedita dalla successiva commissione di un delitto nei termini in esso indicati, poiché il requisito della "stessa indole" che deve caratterizzare il nuovo reato al fine di precludere a questo la produzione dell'effetto estintivo in relazione al primo è riferito alle sole contravvenzioni e non anche ai delitti" (Sez. 1, n. 30011 del 5/06/2014 Cc. (dep. 09/07/2014), Rv. 260285); preso atto che grava sul ricorrente sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Modica in data 30 novembre 2010 ed irrevocabile in data 19 febbraio 2011 con cui il Campo è stato condannato per il delitto di cui all'art. 335 cod. pen. commesso in data 28 maggio 2008; considerato che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dic P.Q.M