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Ordinanza — n. 17453/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual evidence for joint crime continuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17453/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the execution judge correctly rejected the request for joint crime continuation. The appellant failed to provide specific factual elements proving a single criminal design, relying instead on mere chronological proximity and similar charges. The court affirmed that such arguments are insufficient without concrete evidence of a unified criminal project.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The burden of proof for joint crime continuation requires specific factual elements demonstrating a single criminal design, not merely chronological proximity or similar charges.

Parole chiave

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joint crime continuation single criminal design execution judge powers factual burden of proof inadmissible appeal pignoramento di crediti calcolo del pignoramento imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 17 dicembre 2025, con la quale il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da Daniele Bettini, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 17 dicembre 2025, con la quale il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da Daniele Bettini, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, D'Andrea
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli
Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv.
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Testo completo

posto da: Bettini Daniele, nato Arezzo il 29 settembre 1986 avverso l'ordinanza del 17/12/2025 del Tribunale di Urbino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 17 dicembre 2025, con la quale il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da Daniele Bettini, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle cinque sentenze indicate nella ordinanza impugnata; Letta la memoria difensiva depositata in data 7 aprile 2026; letta la memoria difensiva di replica depositata in data 17 aprile 2026; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01;

Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); rilevato che il Giudice dell'esecuzione ha motivato sulla distanza temporale (dal 2011 al 2016) e con condotte esecutive diverse; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M