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Ordinanza — n. 17449/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to substantiate continuity claim with specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17449/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific evidence supporting the continuity of crimes. While the lower court rejected the request based on the lack of a unified criminal design, the appellant offered only generic arguments regarding chronological proximity. The Court ruled that mere temporal contiguity or similarity in charges is insufficient to prove a single criminal project, necessitating concrete proof of a unified intent.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The requirement of a unified criminal design for crime continuity is a factual matter subject to appellate review only if inadequately motivated, and generic arguments regarding chronological proximity or charge similarity are insufficient to substantiate the claim.

Parole chiave

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criminal continuity unified criminal design execution proceedings inadmissible appeal specific evidence requirement violazioni della legge sulle armi reati contro il patrimonio criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 aprile 2025, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da Gennaro Pascale, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 aprile 2025, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da Gennaro Pascale, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, D'Andrea
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli
Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv.
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Testo completo

posto da: PASCALE GENNARO nato e NAPOLI il 03/09/1968 avverso l'ordinanza del 16/04/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GAVONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 aprile 2025, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da Gennaro Pascale, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7) del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli in data 30 giugno 2016 e richiamati nell'ordinanza impugnata ai punti 1)-5); premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01;

Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); rilevato che, condividendo il provvedimento di rigetto emesso dal Giudice monocratico in funzione di Giudice dell'esecuzione in data 6 dicembre 2019 in relazione ad analoga istanza volta ad ottenere la continuazione tra i reati di cui alle sentenze 1), 2), 3) e 5), il Tribunale ha compiutamente motivato anche sulla insussistenza del medesimo disegno criminoso tra la condotta di detenzione di arma comune da sparo tenuta in data 27 marzo 1990 (sentenza di cui al punto 4) e gli altri reati contro il patrimonio, sia in ordine alla distanza temporale (il primo reato contro il patrimonio è stato commesso ad un anno di distanza da quello in violazione sulla legge armi) e sulla natura assolutamente eterogenea del reato in materia di armi; considerato pertanto che il ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento del provvedimento reiettivo in relazione alla invocata continuazione, fornendo il ricorrente argomenti del tutto generici; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dich P.Q.M