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Ordinanza — n. 17446/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting new merit assessment on probation eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17446/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs. The petitioner challenged the Rome Supervision Tribunal's rejection of his request for probation or home detention, arguing legal violations. The court ruled that the lower tribunal correctly refused to assess merit because the petitioner's external untrustworthiness and pending charges precluded a non-recidivism prognosis, making any new evaluation of facts impermissible in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal requesting a new assessment of merits regarding the eligibility for alternative measures to imprisonment is inadmissible when the lower court has already provided a reasoned prognosis based on the defendant's current conduct and external untrustworthiness.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation eligibility home detention inadmissible appeal non-recidivism prognosis external untrustworthiness cassation procedure alternative measures

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 605 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.

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Testo completo

io, nato a Nettuno il 6 agosto 1978 avverso l'ordinanza del 11/12/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Roma P-N1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di concessione nei confronti di Valerio Giovenali della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare, quale misura alternativa alla pena di anni uno mesi uno giorni ventotto di reclusione di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 11 maggio 2023 per il reato di detenzione illecita di stupefacenti commessi in data 6 settembre 2022; rilevato che il ricorso dell'interessato sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; considerato, infatti, che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannatoin ragione dell'inaffidabilità esterna del condannato attualmente ristretto in t custodia cautelare per plurime condotte di spaccio di stupefacenti risalenti al 2021 e 2022 e gravato da allarmante pendenza per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti risalente allo stesso periodo, condotte poste in essere dal condannato dopo essere stato ammesso, in passato e per titoli pregressi, a misure alternative; rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di affidamento in prova e in subordine di detenzione domiciliare; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle am