Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17444/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for double theft, citing manifestly unfounded arguments and improper proof review requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17444/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for double theft, arguing the reasoning was illogical and evidence was misinterpreted. The court rejected these claims, stating the lower court correctly analyzed the evidence and the appellant's arguments were manifestly unfounded attempts to force an alternative reading of the trial record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the arguments are manifestly unfounded or seek to compel a different reading of the trial record that is not permitted at this stage.

Parole chiave

Generato dall'IA
double theft conviction inadmissible appeal manifestly unfounded proof review standards court costs award Italian criminal procedure Cassazione decision pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
265482 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio dì giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente ìnfondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

, nato a San Procopio il 3 ottobre 1960 avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Carmelo Versace dal Tribunale di Palmi in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 12 e 14 1.497/74 commesso in data 25 gennaio 2020, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la mancanza ed illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in relazione a quattro argomenti che hanno convinto la Corte di appello; rilevato che la sentenza impugnata ha analizzato compiutamente le risultanze probatorie, trattandosi di sostanziale "doppia conforme" (v. pag. 3 e segg. motivazione della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, nonconsentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio dì giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente ìnfondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere E tensore Il PresidenteAnna Maria Gavoni Raffaello Magi OFPOSITAT,..,., IN 34 2026 fiumi() kífirz Stittiis 2