Italian Court dismisses appeal against conviction for non-punishment exclusion due to manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal against a criminal conviction inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly apply the non-punishment exclusion under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected this claim, stating the first instance judge adequately addressed the specific circumstances and the appellant's criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal based on a lack of motivation regarding the application of a non-punishment exclusion is inadmissible if the lower court's reasoning is coherent and directly addresses the specific facts and the appellant's record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a CATANIA il 23/08/1964 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GAVONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Caltagirone nei confronti di Sebastiano Raia in relazione al reato di cui all'art. 4 comma 2 e 3 legge 110/75 commesso in data 14 ottobre 2020; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale ha dato una risposta adeguata e coerente all'analoga censura già esposte nell'atto di appello (v. pag. 2 della motivazione); ritenuto che l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
è stata adeguatamente motivata dal giudice di merito alle specifiche modalità di realizzazione della condotta ed alle emergenze del certificato del casellario agli atti; ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.MIN 14 M 6 Funzion Mord(