Cassation court dismisses appeal against conviction for probation violation due to manifestly unfounded lack of motivation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating special probation conditions. The appellant argued the appellate court failed to adequately justify why the defendant was absent from his home during specific control dates and incorrectly applied the non-punishability clause. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court clearly established the defendant's absence and cited his prior criminal record to refute the non-punishability defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 131 bis cod. pen.: The appeal is inadmissible when the censure regarding lack of motivation is manifestly unfounded and the lower court has provided a coherent and adequate response to the arguments raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: MASCOLO ANTONIO nato a BISCEGLIE il 06/05/1981 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GAVONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti di Antonio Mascolo in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 4 giugno 2019; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione in merito alla censura afferente all'inidoneità o comunque l'insufficienza dell'accertamento da parte della P.G. volto a provare l'assenza in casa del Mascolo al momento del controllo del 17 febbraio 2019 e la violazione o erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della suddetta causa di non punibilità; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale ha dato una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure già esposte nell'atto di appello, evidenziando che il ricorrente, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, non risultava in casa alle ore 2,00 del 17 febbraio 2019 ed alle ore 00,37 e 00,45 del 4 giugno 2019 violando le prescrizioni imposte; ritenuto che l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
è stata adeguatamente motivata dal giudice di appello sia in diritto che in fatto (per quest'ultimo la Corte di appello ha evidenziato che "non sussistono i presupposti per ritenere tenue l'offesa arrecata al bene giuridico tutelato, né per escludere l'abitualità della condotta alla luce della proclività a delinquere dell'imputato, emergente da corposo casellario in atti, da cui risultano precedenti per evasione nonché precedenti risalenti ad epoca successiva a quella cui risale la commissione del reato in contestazione" (v. pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.s,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.MIl Consigliere Es ensore Il PresidenteAnna Maria Gavoni Raffaello Magi DEPOSITATA IN CANCE, .,........:,, J.4 2026 IlM* 4 Do Imie i