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Ordinanza — n. 17439/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal against pardon revocation; only opposition allowed per execution judge rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17439/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the revocation of a pardon granted to Maria D'Elia. The appellate court had transferred the case to itself after the execution judge revoked the pardon, but the Supreme Court clarified that only an opposition, not a cassation appeal, is available against such execution measures. Consequently, the appeal was inadmissible because the proper remedy was an opposition filed before the execution judge.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 666, comma 3, cod. proc. pen.: Against execution judge decisions on pardon application, only opposition is admissible; cassation appeal is inadmissible and must be qualified as opposition.

Parole chiave

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pardon revocation execution judge opposition remedy cassation inadmissibility criminal procedure code impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione impedimenti all'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
pen., sia che abbia irritualmente proceduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma terzo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008 Cc., Rv. 239730
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Testo completo

ata a Toritto il 27 aprile 1962 avverso l'ordinanza del 15/10/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bari ha revocato il beneficio dell'indulto concesso a Maria D'Elia con l'ordinanza emessa dal GUP presso il Tribunale di Bari in data 1 ottobre 2008; Ritenuto che "avverso il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione in tema di applicazione dell'indulto, sia che questi abbia provveduto "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., sia che abbia irritualmente proceduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione e non già ricorso per cassazione, che deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice dell'esecuzione" (Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008 Cc., Rv. 239730 - 01); ritenuto che, qualificato il ricorso come opposizione, consegue la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari; P.Q.M