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Ordinanza — n. 17434/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under Art. 448 c.p.p. regarding conviction application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17434/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Stefano Carrozza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Carrozza challenged the GIP's conviction for tax evasion, arguing the lower court failed to justify why the crime was attributed to him. The court rejected this, noting that the GIP thoroughly argued against immediate acquittal based on evidence found during a search, and that appeals against conviction applications are strictly limited by specific statutory grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against conviction applications are inadmissible unless they allege violations of law explicitly listed in the statute, as general claims of insufficient reasoning are excluded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility conviction application appeal tax evasion prosecution statutory grounds limitation GIP conviction review motivi di cassazione disdetta in periodo di prova verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che CARROZZA Stefano, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 06/05/2025 dal G.i.p.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando vizio di motivazione con riferimento alla mancata esposizione degli elementi idonei a ritenere la sussistenza del reato ascritto e la sua riferibilità all'imputato; ritenuto che le censure siano del tutto prive di consistenza, avendo il G.i.p.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando vizio di motivazione con riferimento alla mancata esposizione degli elementi idonei a ritenere la sussistenza del reato ascritto e la sua riferibilità all'imputato; ritenuto che le censure siano del tutto prive di consistenza, avendo il G.i.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01
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Testo completo

O nato a MILANO il 23/05/1994 avverso la sentenza del 06/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che CARROZZA Stefano, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 06/05/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando vizio di motivazione con riferimento alla mancata esposizione degli elementi idonei a ritenere la sussistenza del reato ascritto e la sua riferibilità all'imputato; ritenuto che le censure siano del tutto prive di consistenza, avendo il G.i.p. ampiamente argomentato sulla insussistenza di cause di immediato proscioglimento, alla luce di quanto rinvenuto presso il CARROZZA all'esito di perquisizione, e dovendo farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M