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Ordinanza — n. 17433/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed as inadmissible under strict statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17433/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeals filed by five defendants against a plea bargain sentencing decision inadmissible. The appellants argued for violations of law regarding sentencing, qualification, and confiscation, but the Court found these grievances manifestly unfounded. Relying on established case law, the Court ruled that appeals challenging the application of a plea bargain sentence are strictly limited to specific statutory violations and manifest errors in legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible except for specific statutory violations or manifest errors in legal qualification.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation manifest error rule sentencing application confiscation proportionality patrimonio sufficiente deficit dell'unione coniugale bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Vercelli, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art.
Art. 133 cod. pen.
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen. (LEGHOURIS e ALLALI), alla mancata applicazione dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
(LEGHOURIS e ALLALI), alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (RADIMI), alla mancata qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art 73 d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 80, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990 (GAOUFIL) nonché, quanto all'HACHIMI, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, lett.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Vercelli, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art.
art. 133 cod. pen
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
(LEGHOURIS e ALLALI), alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
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Testo completo

posti da: RADIMI EL HASSAN (CUI 02MNAN8) nato il 09/12/1980 ALLALI NOUREDDINE (CUI 06TMTYE) nato il 03/12/1990 GAOUFIL AYYOUB (CUI 06ESD83) nato il 06/09/1995 LEGHOURIS ABDERRAHMANE (CUI 0690RP5) nato il 04/03/2000 HACHIMI ABDELALI (CUI 041R9NF) nato il 23/11/1988 avverso la sentenza del 03/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERCELLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che LEGHOURIS Abderrahmane, ALLALI Noureddine, RADIMI El Hassan, GAOUFIL Ayyoub e HACHIMI Abdelali, imputati dei delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, come meglio rispettivamente specificato in rubrica, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei loro confronti in data 03/11/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Vercelli, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen. (LEGHOURIS e ALLALI), alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (RADIMI), alla mancata qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art 73 d.P.R. n.. 309 del 1990 (GAOUFIL) nonché, quanto all'HACHIMI, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. b), del predetto d.P.R. e alla confisca per sproporzione; ritenuto che le censure dedotte dai primi tre ricorrenti siano manifestamente infondate, dovendo farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01). Dovendo aggiungersi, quanto ai rilievi in punto di trattamento sanzionatorio, che non è stata dedotta alcuna applicazione di pena illegale, unica ipotesi di ammissibilità del ricorso ai sensi della disposizione qui appena richiamata; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla posizione GAOUFIL e al primo motivo proposto dall'HALALI, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01): situazione palesemente non configurabile nella fattispecie in esame;ritenuto infine, quanto alla residua censura proposta dall'HACHIMI, che il motivo sia manifestamente infondato, avendo il G.i.p. diffusamente motivato in ordine alla inverosimiglianza della ricostruzione difensiva volta a sostenere la legittima titolarità delle somme oggetto di confisca (cfr. pag. 29 seg. della sentenza impugnata: tardività della spiegazione secondo cui si sarebbe trattato di un prestito ricevuto dalla moglie; assoluta genericità della deduzione relativa allo svolgimento di attività commerciale nel settore auto; incompatibilità della ricostruzione con l'assoluto silenzio della moglie del ricorrente, presente alle operazioni di sequestro del danaro occultato in un armadio in uso al marito); ritenuto pertanto che, in relazione a tutte le posizioni, debba adottarsi una declaratoria di inammissibilità dei rispettivi ricorsi, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M