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Ordinanza — n. 17431/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded violation of Art. 131-bis due to merits evaluation immunity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17431/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal by Pasquale Mazzucchello inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant argued a violation of Article 131-bis of the Criminal Code regarding drug possession, but the defense failed to challenge the lower court's factual findings. The court ruled that the appeal was manifestly unfounded because it sought to re-evaluate the court's motivated assessment of the concrete circumstances of the crime, which is immune from criticism at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it challenges the merits of a motivated evaluation of facts, as such assessments are immune from criticism unless the violation is manifestly unfounded.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded violation drug possession offense merits evaluation immunity Art. 131-bis Criminal Code danno patrimoniale lavoro accessorio danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

ASQUALE nato a NAPOLI il 30/11/2000 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che MAZZUCCHIELLO Pasquale - imputato del reato di illecita detenzione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli; rilevato che la difesa ha dedotto violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che la censura sia manifestamente infondata, riguardando il merito di una valutazione motivata in termini immuni da criticità deducibili in questa sede, avendo la Corte territoriale valorizzato le concrete modalità dell'azione (detenzione di cocaina già confezionata in cinque involucri termosaldati, custoditi in un ripostiglio dell'abitazione chiuso a chiave; detenzione di un bilancino di precisione, rinvenuto dagli operanti all'interno dell'autovettura del MAZZUCCHIELLO, sottoposto a controllo in una zona notoriamente connotata da attività di spaccio); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M