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Ordinanza — n. 17430/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawn defense and manifestly unfounded plea regarding subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17430/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney formally renounced the proceedings, and the qualification was not verified in the file. The appellant challenged the first-instance judgment on the lack of subjective intent verification under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected these grounds as manifestly unfounded, citing established jurisprudence that limits cassation appeals in plea-bargain sentencing to specific statutory violations.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: In plea-bargain cases, cassation appeals against sentencing judgments are inadmissible for alleged violations of Article 129 regarding subjective intent, as such grounds are not among the specific exceptions permitted by Article 448, comma 2-bis.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing subjective intent verification defense attorney renunciation manifestly unfounded grounds rinuncia al brevetto conseguenze del ritiro rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
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Testo completo

posto da: KHILI ICAM nato il 19/11/1983 avverso la sentenza del 08/10/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che KHILI Icam, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 08/10/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e al difetto di accertamento del reato sul piano soggettivo; rilevato che il difensore del ricorrente, qualificatosi come procuratore speciale, ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia al ricorso; ritenuto che tale dichiarazione non possa essere presa in considerazione, non essendo presente, in atti, la documentazione relativa alla predetta qualifica del difensore; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, dovendo farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M