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Ordinanza — n. 17429/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterating appeal arguments and finding appellate sentencing reduction legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17429/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court failed to apply Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law. The defense argued for a different sentencing measure, but the court found the appellate court's reasoning regarding the defendant's stable connection to drug organizations sufficient to justify the reduced sanction. Consequently, the appeal was dismissed as it merely reiterated arguments already addressed during the appeal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when it merely reiterates arguments already examined in the appeal judgment, provided the lower court's assessment of facts and application of the law regarding sentencing mitigation are not manifestly illogical or contradictory.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility drug trafficking sentencing reiterative appeal arguments mitigated punishment drug possession hashish imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico qualificato di eroina

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
del Tribunale di Napoli; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

nato a POZZUOLI il 02/12/1974 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che CHIARO Giuseppe - imputato del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/06/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.i.p. del Tribunale di Napoli; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che la prima doglianza sia meramente reiterativa di quanto dedotto con il corrispondente motivo di appello, e sia volta a censurare il merito di una valutazione adeguatamente motivata della Suprema Corte; ritenuto in particolare che la Corte d'Appello ha valorizzato, unitamente al dato ponderale (circa gr. 700 divisi in sette panetti, per un totale di 1749 dosi medie singole), le modalità di occultamento (la camera da letto del figlio) e la presenza, insieme alla sostanza, di due cellulari: elementi ritenuti indicativi di un collegamento stabile con organizzazioni dedite al narcotraffico, rendendo irrilevante il mancato rinvenimento di somme di danaro proprio per il ruolo di custode-depositario emergente dagli atti; ritenuto che tale ricostruzione sia immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà deducibili in questa sede (dovendosi porre in rilievo che anche il rinvenimento dei due cellulari, accanto alla sostanza occultata, rende non illogico il loro collegamento con l'attività illecita, che del resto la difesa avrebbe ben potuto recidere agevolmente, prospettando la piena liceità dei contatti memorizzati); ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato il discostamento dai minimi edittali, e sia comunque pervenuta, in parziale accoglimento del corrispondente motivo di appello, ad una significativa diminuzione del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M