Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded complaint regarding sentencing reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a violation of law and lack of motivation concerning the reduction of the sanction treatment. The court rejected this as a generic and unfounded complaint because the lower court already applied the minimum statutory penalty and adequately motivated the application of general mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 73 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint is generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court has applied the minimum statutory penalty and provided adequate motivation for mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a FRATTAMINORE il 31/07/2005 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che MARZANO Michele - imputato del concorso nel reato di cui all'art. 73 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 09/06/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (applicando il comma 5 dell'art. 73 e le attenuanti generiche, riducendo il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, questione estranea alla dichiarazione di rinuncia agli altri motivi; ritenuto che la doglianza sia generica e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale applicato la pena nei minimi edittali e motivato adeguatamente in ordine all'applicazione delle attenuanti generiche ma non nella massima estensione (cfr. la quinta pagina della motivazione); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P P.Q.M