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Ordinanza — n. 17427/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of appealability against sentencing application in plea bargain cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17427/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the applicant's challenge to the sentencing application. The applicant argued that the lower court failed to verify the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such appeals are inadmissible in plea bargain scenarios because the law explicitly limits review to specific statutory violations.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, a cassation appeal against a sentencing application is inadmissible when the alleged violation concerns the failure to verify acquittal grounds under Article 129, as the law restricts review to explicitly listed violations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing Article 129 criminal code Article 448 procedural code acquittal grounds verification ammende per infrazione procedurale impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che CHINGALATA Gheorghita Valentin, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 10/11/2025 dal G.u.p.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Pordenone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Pordenone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
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Testo completo

posto da: CHINGALATA GHEORGHITA VALENTIN nato il 09/02/1991 avverso la sentenza del 10/11/2025 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che CHINGALATA Gheorghita Valentin, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 10/11/2025 dal G.u.p. del Tribunale di Pordenone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, dovendo farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.Mskigrziú Dr ,11