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Ordinanza — n. 17425/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-manifest illogicality of appellate court's reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17425/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defense's claims regarding the appellate court's reasoning. The defense argued for a violation of law and lack of motivation concerning criminal responsibility and joint liability, but the court found these criticisms insufficient. The decision rests on the established rule that only manifest illogicality or contradiction in essential reasoning is admissible, not general dissatisfaction with the persuasiveness or rigor of the lower court's evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.p.; In cassation appeals, only censure of manifest illogicality, contradiction, or lack of motivation regarding essential aspects are admissible, rendering all other complaints attacking persuasiveness or rigor inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest illogicality standard appellate court reasoning criminal joint liability procedural vices of motivation concorso di reati partecipazione al reato mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01
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Testo completo

DIO nato a ELICE il 02/09/1963 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che MASTRAMICO Claudio - imputato dei reati di tentata estorsione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso, tentata violenza privata e induzione a rendere dichiarazioni mendaci, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/06/2025, con cui la Corte d'Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato (dichiarando non doversi procedere per la tentata violenza privata, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.i.p. del Tribunale di Pescara; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità, alla configurabilità del concorso di persone e alla mancata valutazione di motivi di appello; ritenuto di dover richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella reiterata prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che quest'ultima abbia adeguatamente motivato in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte in danno del PAPA (cfr. pag. 8 anche quanto al richiamo di un messaggio inequivocabile della persona offesa), alle ragioni a sostegno del concorso del ricorrente con il figlio Antonio nella detenzione di tutta la droga occultata nel terreno (cfr. pag. 9), alle dichiarazioni diMISERI Loris circa il ruolo di custode a lui attribuito dai MASTRAMICO (cfr. pag. 10 anche quanto all'intestazione al ricorrente dell'utenza cellulare occultata durante la detenzione in carcere dal MISERI, nonché alle minacce rivolte dal MASTRAMICO a quest'ultimo dopo la scarcerazione); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M