Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and generic repetition of appellate arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Orazio Merlino inadmissible, ordering him to pay court costs. Merlino argued that the lower court failed to apply specific statutory provisions regarding leniency for minor drug offenses, claiming the appellate judgment lacked sufficient motivation. The court rejected these claims as merely repetitive of the appellate court's reasoning and generic, finding no new legal grounds to warrant cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it contains only generic complaints or mere repetitions of appellate arguments without presenting new grounds or a specific legal error requiring review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a MESSINA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che MERLINO Orazio - imputato dei reati di cessione e detenzione di sostanza stupefacente di varia tipologia - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal Tribunale di Messina; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione degli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. ritenuto che la prima doglianza sia non solo meramente reiterativa di quanto dedotto con il corrispondente motivo di appello, ma anche del tutto priva di effettivo confronto con la diffusa motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso la concedibilità dell'attenuante del lucro di speciale tenuità, avuto riguardo alla ulteriore sostanza detenuta (di diversa tipologia) oltre quella oggetto della cessione accertata, alla sicura destinazione a terzi comprovata, quanto ad un involucro di hashish, dalla indicazione nominativa apposta sulla confezione, nonchè sulla considerevole somma di danaro contestualmente detenuta (Euró 1.355,00); ritenuto che la residua censura sia del tutto generica, non essendo stata confutata l'argomentazione della Corte volta ad escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce dei plurimi precedenti anche specifici (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.MDtPOSITACit\t\ii 4 2026 Funr M