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Ordinanza — n. 17416/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds and procedural rules on plea bargains.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17416/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment based on a plea agreement regarding a drug offense, arguing flaws in the court's assessment of sentencing elements. The Supreme Court ruled that appeals against such agreements are barred when they concern the party's consent, the prosecutor's approval, or the judge's reasoning, as these grounds were either waived or fall outside the scope of reviewable errors.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against judgments based on plea agreements are inadmissible if they challenge the party's consent, the prosecutor's approval, or the judge's reasoning, as these matters are excluded from cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement appeal waiver of grounds drug offense sentencing prosecutor approval inadmissible cassation procedural waiver court costs fine rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
309 del 1990; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
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Testo completo

posto da: REDA AMEN (CUI 06G7GFW) nato il 30/09/2004 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che REDA Amen ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Roma, in data 15./09/2025, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale accolto l'accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, raggiunto dall'imputato con il Procuratore Generale previa rinuncia ai motivi di appello; rilevato che il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della congruità degli elementi a carico; ritenuto che debba farsi applicazione del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M