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Ordinanza — n. 17415/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of appealability against sentencing in plea agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17415/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea agreement sentencing decision, arguing the court failed to verify subjective elements under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected this, citing established jurisprudence that such appeals are inadmissible because Article 448, paragraph 2-bis, limits review to specific statutory violations.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions in plea agreements are inadmissible when the alleged violation concerns the lack of verification of subjective elements of the crime, as such grounds are not among those exhaustively listed for appealability.

Parole chiave

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plea agreement appeal inadmissible cassation subjective elements Article 448 paragraph 2-bis Article 129 Code of Criminal Procedure condono delle spese procedurali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 16/07/2025 dal Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 16/07/2025 dal Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
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Testo completo

posto da: SCHERMA PASQUALE nato a NAPOLI il 18/09/1970 avverso la sentenza del 16/07/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che SCHERMA Pasquale, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 16/07/2025 dal Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e al difetto di accertamento del reato sul piano soggettivo; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, dovendo farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M