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Ordinanza — n. 17414/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise spaccio intent argument in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17414/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The defense argued violations regarding the existence of drug trafficking intent and sentencing errors, but failed to contest the spaccio intent claim during the appellate proceedings. Consequently, the court rejected the generic and insufficiently substantiated grievances as they lacked proper procedural foundation.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds relied upon were not raised before the Court of Appeal, or if they are generic and lack a specific confrontation with the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissibility appeal failure to raise issue drug trafficking intent procedural default second instance omission imputazione per reati di stupefacenti partecipazione al reato pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

posto da: GENNA GIROLAMO DAVIDE nato a MARSALA il 18/12/1978 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che GENNA Girolamo Davide - imputato del concorso nel reato di detenzione di marijuana - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 01/07/2025, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Marsala; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della concorrente responsabilità del GENNA nella detenzione dello stupefacente, alla ritenuta sussistenza di una finalità di spaccio e alla errata determinazione della pena, tenuto conto della riconosciuta attenuante della lieve entità con conseguente vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo sia inammissibile, perché non dedotto in appello (sede in cui la difesa aveva contestato la sola sussistenza della finalità di spaccio); ritenuto che il secondo ordine di censure sia del tutto generico (avendo la Corte escluso la finalità di uso personale con un percorso argomentativo rimasto privo di effettiva confutazione); ritenuto che anche la residua censura sia priva di adeguato confronto con la sentenza impugnata, che ha diffusamente motivato (cfr. pag.

6) la valutazione di congruità della pena irrogata dal primo giudice, peraltro inferiore al medio edittale; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore de