Italian Court dismisses appeal citing inadmissibility of vague criticism on trial court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The defense argued for a violation of law regarding the qualification of waste and the application of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as they constituted impermissible criticisms of the lower court's persuasive reasoning rather than manifest logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. c) c.p.p.: Appeals based on vague criticisms of the persuasiveness or adequacy of the lower court's reasoning are inadmissible, as only manifest illogicality or contradiction constitutes a valid ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
E nato a POLIZZI GENEROSA il 09/05/1965 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che MACALUSO Michele - imputato del reato di abbandono di rifiuti non pericolosi - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25/06/2025, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Termini Imerese; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità, alla qualificazione come rifiuto del materiale sequestrato, nonchè alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto di dover richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella reiterata prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 seg. in cui, oltre a richiamare le considerazioni svolte dal primo giudice, la Corte d'Appello illustra le ragioni: della ritenuta non occasionalità della condotta di abbandono sui terreni delle deiezioni canine (come spontaneamente dichiarato dallo stesso MACALUSO, durante le ispezioni della sua struttura di ricovero per cani); della insussistenza delle condizioni per ricondurre l'abbandono ad un utilizzo agricolo (fertirrigazione); della riconducibilità al MACALUSO dell'abbandono del materiale, alla luce della sua tipologia e dell'attività svolta dal ricorrente, oltre che della contiguità delle aree interessate dall'abbandono rispetto alla struttura gestita dal ricorrente (cfr. pag. 7);ritenuto che anche la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis abbia carattere reiterativo, in presenza di motivazione esaustiva e non adeguatamente confutata (cfr. pag. 8: si richiama, tra l'altro, il notevole quantitativo di materiale abbandonato, nonché l'omesso utilizzo dell'impianto pur esistente all'interno della struttura); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P P.Q.M