Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-meritorious challenges regarding sentencing and lack of provable conspiracy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The defense argued violations of law regarding the lack of provable conspiracy and the severity of the sentence. The court rejected these claims as they merely attacked the persuasiveness of the lower court's reasoning rather than demonstrating a manifest illogical error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals challenging the persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor in the lower court's reasoning are inadmissible, as only manifest illogicality or contradiction regarding essential conclusions is admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: SANTOMASSIMO SAVERIO nato a POTENZA il 28/02/1997 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che SANTOMASSIMO Saverio - imputato del concorso nel reato di detenzione di hashish e marijuana - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28/03/2025, con cui la Corte d'Appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Potenza; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riconduzione della fattispecie alla connivenza non punibile, alla ritenuta offensività della condotta e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto, quanto ai primi due motivi, di dover richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella reiterata prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che quest'ultima abbia non illogicamente argomentato la conferma della condanna: e ciò sia quanto alla destinazione allo spaccio dello stupefacente coltivato in serra nella stanza occupata dal ricorrente e dal fratello Enrico, nonché di quello detenuto e in parte già confezionato (cfr. pag. 7, dove si richiama la disponibilità di materiale per il confezionamento, la pesatura ecc.); sia quanto alla concorrente responsabilità di SANTOMASSIMO Saverio, avuto riguardo alla collocazione della serra con luci al neon - oltre che del residuo materiale insequestro - all'interno dell'unica piccola stanza di 15 mq condivisa dal ricorrente con il fratello (essendo il piano superiore abitato dai genitori); ritenuto che, in tale contesto, siano immuni da criticità qui deducibili anche i rilievi della Corte territoriale sulla scarsa credibilità della confessione di SANTOMASSIMO Enrico, stando alla quale il fratello "non sapeva niente", e sulla ben più agevole possibilità di spiegare tali dichiarazioni con la pendenza specifica gravante sull'odierno ricorrente; ritenuto che anche la residua censura, relativa al trattamento sanzionatorio, presenti connotazioni reiterative, in presenza di una adeguata motivazione della Corte d'Appello circa la condivisione dello scostamento dai minimi edittali operato dal primo giudice; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.MIN cAN.(.
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