Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescription analysis and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Melandri Pierino inadmissible, ordering him to pay court costs. The defense argued for a violation of law regarding the failure to address prescription and a defect in reasoning concerning criminal liability. The court rejected these claims as the first was manifestly unfounded due to extended prescription terms, while the others were merely repetitive or lacked substantive engagement with the lower court's detailed factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 17 comma 1-bis d.lgs. n. 74/2000: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already examined by the appellate court without providing a new effective comparison with the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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O nato a CASSANO ALLO IONIO il 07/06/1972 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che MELANDRI Pierino - imputato del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 08/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Asti; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione della causa estintiva della prescrizione, e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilità; ritenuto che la prima doglianza sia manifestamente infondata, avuto riguardo all'aumento del termine prescrizionale di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000; ritenuto che le residue doglianze siano da un lato meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese dalla Corte d'Appello, e - d'altro lato - siano prive di effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale, lungi dal richiamarsi a mere presunzioni tributarie, ha diffusamente esposto (pag. 9 seg.) le convergenti ragioni a sostegno della inesistenza delle operazioni sottese alle fatture (genericità dell'oggetto, errata indicazione dell'aliquota IVA, insussistenza di struttura operativa adeguata, cessazione della partita IVA in data anteriore all'emissione delle fatture); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P P.Q.Ma 4 26 *Vuuzior,m. .54.1ii‘iA • Marzice