Ordinanza — n. 17403/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: GHANMI MOUCHINE nato il 06/05/1988 avverso la sentenza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E Rilevato che GHANMI Mouchine - imputato del reato di detenzione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 18/09/2025, che - in sede di rinvio dopo l'annullamento sul punto della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - ha nuovamente disposto la confisca del danaro in possesso dell'imputato, ritenendo configurabile l'ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen.; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione, essendo il danaro in possesso del ricorrente in parte (quella in monete) ricavato dalle slot machines, in parte riconducibile alla pregressa attività di artigiano; ritenuto che le doglianze siano prive di fondamento, risultando immune da vizi qui deducibili la valutazione del Tribunale in ordine all'assenza di plausibili giustificazioni in ordine al possesso della somma complessiva di Euro 778 in capo al GHAMNI, attesa la sua condizione di disoccupato; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.M
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen; Ordinanza — n. 17403/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. - ha nuovamente disposto la confisca del danaro in possesso dell'imputato, ritenendo configurabile l'ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen.; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione, essendo il danaro in possesso del ricorrente in parte (quella in monete) ricavato dalle slot machines, in parte riconducibile alla pregressa attività di artigiano; ritenuto che le doglianze siano prive di fondamento, risultando immune da vizi qui deducibili la valutazione del Tribunale in ordine all'assenza di plausibili giustificazioni in ordine al possesso della somma complessiva di Euro 778 in capo al GHAMNI, attesa la sua condizione di disoccupato; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.M
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: GHANMI MOUCHINE nato il 06/05/1988 avverso la sentenza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che GHANMI Mouchine - imputato del reato di detenzione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 18/09/2025, che - in sede di rinvio dopo l'annullamento sul punto della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - ha nuovamente disposto la confisca del danaro in possesso dell'imputato, ritenendo configurabile l'ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen.; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione, essendo il danaro in possesso del ricorrente in parte (quella in monete) ricavato dalle slot machines, in parte riconducibile alla pregressa attività di artigiano; ritenuto che le doglianze siano prive di fondamento, risultando immune da vizi qui deducibili la valutazione del Tribunale in ordine all'assenza di plausibili giustificazioni in ordine al possesso della somma complessiva di Euro 778 in capo al GHAMNI, attesa la sua condizione di disoccupato; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.M