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Ordinanza — n. 17386/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterating appellate arguments and misstating attempted robbery consummation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17386/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments were mere repetitions of those already rejected by the Court of Appeal. The appellant incorrectly argued that attempted robbery requires possession, contrary to established case law which holds that mere deprivation suffices for consummation. Consequently, the court dismissed the petition and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. pen.; Art. 624-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already decided by the appellate court without providing a new, specific critique of the legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments attempted robbery consummation of crime deprivation of property court costs procedural dismissal

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. pen.
e/o dell’art. 610 cod. pen., allanegazione della circostanza attenuante di cui all’art.
Art. 624-bis cod. pen.
Art. 116 cod. pen.
pen., allanegazione della circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., alla mancata esclusionedelle aggravanti di cui all’art.
Art. 628 cod. pen.
pen., alla mancata esclusionedelle aggravanti di cui all’art. 628, comma terzo, nn.
art. 624-bis cod. pen
art. 610 cod. pen
e/o dell’art. 610 cod. pen., allanegazione della circostanza attenuante di cui all’art.
art. 116 cod. pen
pen., allanegazione della circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., alla mancata esclusionedelle aggravanti di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua
pen., mentre lacostante giurisprudenza di legittimità ha spiegato che ai fini della consumazione è sufficientela sola sottrazione (un tal senso, cfr., fra molte, Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua,Rv.
Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti
Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv.
Sez. 2, n. 35006 del 09/06/2010, Pistola

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Testo completo

3/10/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso;considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine al concorso nel reato di rapina impropria, alla mancatariqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen. e/o dell’art. 610 cod. pen., allanegazione della circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., alla mancata esclusionedelle aggravanti di cui all’art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3-bis, cod. pen., costituiscono lareiterazione delle medesime questioni (per lo più in fatto) sollevate con l’atto di appello epuntualmente affrontate dai giudici della Corte di merito-rispettivamente- ai paragrafi 4.1.(concorso nella rapina), 4.2. (riqualificazione ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen. e/o dell’art.610 cod. pen.), 4.3. (riconoscibilità attenuante di cui all’art. 116 cod. pen.), 4.4.(riconoscibilità dell’aggravante delle più persone riunite) e 4.5. (riconoscibilità dell’aggravantedel fatto commesso in luogo di privata dimora), con motivazione congrua, logica, noncontraddittoria, aderente alle emergenze processuali e giuridicamente corretta;considerato che, a fronte di ciò, i motivi d’impugnazione sono in gran parte riproduttividelle identiche censure mosse con l’atto di appello e risolte dalla corte di appello conmotivazione che viene in gran parte trascurata, in quanto le argomentazioni difensivetendono a esporre una propria rivalutazione dei fatti, senza esporre un reale confronto con lamotivazione intesa in maniera unitaria e inscindibile.

Tanto porta a ribadire che «èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);considerato che il motivo con cui si deduce la configurabilità del tentativo di rapina nonrisulta dedotto con l’atto di appello e risulta manifestamente infondato, atteso che il ricorrenteprospetta la tesi secondo cui sarebbe necessario, per la consumazione del reato di rapinaimpropria, anche il verificarsi dell'impossessamento, al pari di quanto richiesto per laconsumazione della rapina propria ai sensi dell’art. 628, primo comma, cod. pen., mentre lacostante giurisprudenza di legittimità ha spiegato che ai fini della consumazione è sufficientela sola sottrazione (un tal senso, cfr., fra molte, Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua,Rv. 281117 - 01;

Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 – 01; Sez. 2, n.35006 del 09/06/2010, Pistola, Rv. 248611 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI