Italian Court dismisses appeals as generic and unfounded regarding aggravating circumstances and victim's age.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Antonino and Luca Rizzuto inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants argued for a misrepresentation of evidence and an unjustified aggravating circumstance based on the victim's age, but the court found their first ground generic and lacking specific details under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The second ground was rejected because the Court of Appeal clearly explained why the victim's age constituted a valid aggravating factor beyond mere demographic data. Consequently, the appeals were dismissed without merit, and the appellants were condemned to pay procedural expenses and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 582 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or manifestly unfounded, failing to specify the elements required for the court's review of legal violations or defects in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
994avverso la sentenza del 19/09/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi proposti nell’interesse di Antonino Rizzuto e di Luca Rizzuto, che possonoessere trattati congiuntamente, attesa la sovrapponibilità dei motivi;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il travisamento della provae la mancata considerazione di tutti gli argomenti difensivi, è generico per indeterminatezzaperché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, afronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica glielementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudicedell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione probatoria posta a basedell’affermazione di responsabilità a carico degli odierni ricorrenti;considerato che il secondo motivo d’impugnazione, con il quale si denuncia laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell’aggravantedella minorata difesa, è manifestamente infondato, atteso che la corte di appello ha spiegatopuntualmente (alla pagina 3) le ragioni per cui ha ritenuto la fragilità della persona offesa,così risultando smentito l’assunto difensivo secondo il quale l’aggravante sarebbe stata trattadal mero dato anagrafico dell’età della vittima;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno infavore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI