Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence for aggravated robbery, upholding appellate court's sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive under Article 133 of the Penal Code, but the court found this claim baseless. The appellate court properly exercised its discretionary power to set a base penalty lower than the statutory minimum due to favorable circumstances, a review prohibited at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The appellate court's determination of the base penalty and adjustments for aggravating or mitigating circumstances falls within its discretionary power, precluding cassation review for excessive sentencing unless the decision is arbitrary or illogical.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Porcelli;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si in termini del tutto generici sicontesta vizio di violazione di legge in ordine all’art. 133 cod. pen. per eccessività della pena,è manifestamente infondato, in quanto, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenzadi legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti ealle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo dicontinuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudicedi merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.,cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miriad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto diarbitrio o di ragionamento illogico;che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno congruamente assolto all’onereargomentativo in punto di trattamento sanzionatorio (si veda pag. 5 della impugnatasentenza), sottolineando come la pena base fissata dal giudice di primo grado a fronte delreato di rapina pluriaggravata sia stata determinata sulla base di una valutazioneparticolarmente favorevole per l’imputato, risultando inferiore al minimo legale fissato dall’art.628, quarto comma, cod. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI