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Ordinanza — n. 17381/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility regarding excessive sentence due to established jurisprudence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17381/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentence was excessive and violated the right to a minimum penalty, but the court found these claims unsupported. Relying on consolidated case law, the court held that cassation review is limited to checking for arbitrariness or illogical reasoning, not re-evaluating the proportionality of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the proportionality of a sentence; it is limited to verifying whether the sentencing was arbitrary or illogical.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility excessive sentence review proportionality principle minimum penalty right sentencing discretion limits sicurezza dei dati osservanza del segreto professionale sequestro di dati informatici

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

10/2025 della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Giovanni Cosma;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione inrelazione all’eccessività della pena, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti inappello e già adeguatamente esaminati dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato,poiché la difesa ha rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena, mentre, secondol’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio,anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti eddiscrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge lacensura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione,come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5della impugnata sentenza);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI