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Ordinanza — n. 17379/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding probation application, citing judicial discretion on recidivism prognosis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17379/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to grant probation. The appellant argued violations of specific statutes regarding sentencing substitution, but the court found the territorial judge's assessment of future recidivism and reintegration prospects was legally sound. Consequently, the court ruled that the judge's evaluation of the defendant's subjective personality and the specific impact of the crime on their capacity to offend constituted a valid exercise of judicial discretion rather than an error of law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 20-bis and 95 of D.Lgs. 150/2022; The court's assessment of a defendant's subjective personality and the specific impact of the crime on their capacity to offend constitutes a valid exercise of judicial discretion regarding probation, precluding appellate review for abstract legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation application judicial discretion recidivism prognosis sentencing substitution inadmissible appeal reintegration prospects subjective personality

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 20-bis and 95 of D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina
Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv.
Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held
288210 –01; Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic

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Testo completo

rso, con cui si censura violazione di legge inordine agli artt. 20-bis e 95 del d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, risulta manifestamenteinfondato, perché la Corte territoriale, in conformità con i principi consolidati nellagiurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 –01; Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 3, n. 9708 2 del16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.276716), ha congruamente assolto all’onere argomentativo in relazione alla mancataapplicazione della sostituzione della pena detentiva, esprimendo un giudizio di prognosisfavorevole sulla non reiterazione futura di reati e sul rispetto delle prescrizioni, e, dunque,sulla efficacia rieducativa dell’istituto nel caso di specie, secondo un giudizio tipicamente dimerito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione delgiudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenzadell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato ed evidenzi aspetti soggettivi dellapersonalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione (si veda pag. 7 della sentenzaimpugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che, in ragione della tipologia dei reati per cui si procede, va disposto -ai sensi dell’art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presenteprovvedimento - l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.