Italian Court dismisses appeal as generic complaints on sentencing excessiveness and prescription are inadmissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Concetto Trippa inadmissible due to the generic nature of its arguments regarding sentencing excessiveness and prescription. The appellant contested the sentence's proportionality and claimed the crime had expired, but the court noted that new assessments of sentencing congruity are prohibited at this stage under established case law. Furthermore, the prescription claim was rejected because the relevant date for the permanent conduct coincided with the first-instance judgment, triggering the maximum penalty period under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Art. 633-bis, 157 cod. pen.: In the Italian Court of Cassation, appeals challenging the proportionality of the sentence or the extinction of the crime via prescription are inadmissible if they merely request a new evaluation of sentencing congruity or fail to specify the precise legal error regarding the calculation of the prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Concetto Trippa;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodella motivazione in relazione alla eccessività della pena, non è consentito in questa sede, inquanto, oltre ad essere formulato in termini del tutto generici, deve ribadirsi che, secondol’indirizzo consolidato di questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anchein relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti eddiscrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è deducibile la censura che miriad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto diarbitrio o di ragionamento illogico;che, parimenti manifestamente infondata risulta la -eminentemente generica- censurarelativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizioneantecedentemente alla data dell’emissione della sentenza impugnata, tenuto conto che ildies a quo per il decorso del termine di prescrizione del reato ex art. 633-bis cod. pen.coincide con il giorno della cessazione della condotta permanente, verificatasi solo a far datadel 18 novembre 2022 -quando è stata pronunciata la sentenza di primo grado-, e che, nelcaso di specie, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., per l’individuazione deltermine necessario a prescrivere, deve considerarsi l’aumento massimo di pena previsto perl’aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI