Ordinanza — n. 17376/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACorte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Salvatore Lezzi;considerato che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione postaa base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, nonè consentito in questa sede;che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fontiprobatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dapertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudicanti che, nel caso in esame, con motivazione compiuta, logica e noncontraddittoria hanno illustrato le ragioni del loro convincimento in punto di affermazionedella responsabilità;che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamentepreclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logicadella pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuatidall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per séconsiderata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamenteinformata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17376/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Salvatore Lezzi;considerato che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione postaa base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, nonè consentito in questa sede;che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fontiprobatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dapertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudicanti che, nel caso in esame, con motivazione compiuta, logica e noncontraddittoria hanno illustrato le ragioni del loro convincimento in punto di affermazionedella responsabilità;che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamentepreclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logicadella pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuatidall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per séconsiderata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamenteinformata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Salvatore Lezzi;considerato che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione postaa base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, nonè consentito in questa sede;che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fontiprobatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dapertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudicanti che, nel caso in esame, con motivazione compiuta, logica e noncontraddittoria hanno illustrato le ragioni del loro convincimento in punto di affermazionedella responsabilità;che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamentepreclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logicadella pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuatidall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per séconsiderata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamenteinformata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.
Sez. U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01);che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, concorretti argomenti logici e giuridici i motivi rassegnati con l’atto di appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI