Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to raise specific aggravating circumstance arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppina Aceto inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The court found the four grounds of appeal were too generic and lacked the specific factual and legal details required by procedural law to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power. Furthermore, the court noted that the argument regarding the specific aggravating circumstance under Article 61(11) of the Penal Code had not been properly raised as a ground for appeal in the lower instance, violating mandatory procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591, 606 comma 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the requisite specificity of grounds, offering only generic evocations rather than concrete reasons, or if a ground was not previously deduced as a ground for appeal in violation of mandatory procedural rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppina Aceto;considerato che il ricorso si articola nei seguenti quattro motivi:1) violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato diconcorso in rapina;2) vizio della motivazione posta a base della sentenza impugnata;3) violazione di legge in relazione all’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n.11 cod. pen.4) violazione di legge in ordine all’art. 62-bis cod. pen.,tutti formulati in termini non consentiti dalla legge in questa sede, essendo privi dei requisitirichiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; che, infatti, prospettando deduzioni generiche, meramente evocative di presunti viziconnotanti la sentenza impugnata, oltre che di profili di censura già tutti esaminati e disattesicon congrua e logica motivazione dai giudici di merito (si vedano le pagg. da 4 a 7) i suddettimotivi non indicano con pertinenza censoria e concreta specificità le ragioni di fatto e didiritto giustificanti le richieste avanzate, non consentendo così al giudice dell'impugnazionedi individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;che, inoltre, con precipuo riferimento al terzo motivo di ricorso, deve sottolinearsi ancheche tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello,secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 606 comma 3 cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenzaimpugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI