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Ordinanza — n. 17373/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity as it merely repeats lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17373/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments lacked specificity and merely reiterated those already rejected by the Court of Appeal. The appellant, Luciano Vollaro, challenged the attribution of leadership roles and the characterization of an association as a drug trafficking entity, but failed to provide new substantive criticism. The court ruled that such repetitive arguments do not meet the threshold for cassation review and must be dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are non-specific and consist solely of a pedissequous repetition of arguments already examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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lack of specificity repetitive arguments cassation inadmissibility lower court review substantive criticism reati contro la volontà popolare norme edilizie comunali legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Luciano Vollaro;considerato che entrambi i motivi d’impugnazione, con i quali si censura, la sentenzaimpugnata in relazione, rispettivamente, alla attribuibilità al ricorrente del ruolo di capo o dipromotore delle associazioni contestate e in ordine alla configurabilità di un’associazionededita allo spaccio di stupefacenti, concorrente con l’associazione camorristica, sonopedissequamente riproduttivi dei medesimi profili di censura sviluppati con l’atto di appello,ritenuti aspecifici dalla corte di merito che, comunque, li ha disattesi con motivazionepuntuale, logica e non contraddittoria, sostanzialmente trascurata dal ricorrente che, così,incorre anche in questa sede nel vizio di aspecificità, dal che consegue l’inammissibilità delricorso, dovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motiviche si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI