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Ordinanza — n. 17372/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming lack of specificity regarding accessory crime of receiving stolen checks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17372/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant, Luisa Meglio. The appellant argued that the lower court erred in affirming her responsibility for the accessory crime of receiving, claiming the primary facts were insufficiently detailed. The court rejected this, noting that the lower court correctly applied established legal principles distinguishing the theft of the check from the subsequent crime of receiving it.

Regesto Legislator

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Art. 485 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The appeal is inadmissible if it merely reiterates facts already examined and dismissed without providing new specific legal arguments to challenge the conviction for the accessory crime of receiving.

Parole chiave

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accessory crime receiving stolen goods lack of specificity inadmissible appeal criminal procedure reati contro la sfera personale riservata abuso di impianti di telecomunicazioni prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 485 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
art. 485 cod. pen
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, Slavov
Sez. 2, n. 26802 del 10/06/2021, Donati
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Testo completo

rte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Luisa Meglio;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge inrelazione all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, per avere l’odiernaricorrente concorso nel reato presupposto di cui all’art. 485 cod. pen. (fattispecie oggidepenalizzata), risulta privo di specificità, essendo fondato su rilievi in fatto che si risolvononella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e già adeguatamente esaminatie disattesi dalla Corte territoriale, la quale, nel confermare l’integrazione della fattispecie dicui all’art. 648 cod. pen. da parte dell’odierna ricorrente, ha fatto corretta applicazione deiprincipi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 4 della impugnatasentenza, ove si è evidenziata la mancanza di prova in ordine al coinvolgimentodell’imputata nella contraffazione dell'assegno di provenienza illecita da lei ricevuto e poipersonalmente portato all’incasso);che, inoltre, tenuto conto che il reato presupposto della ricettazione non è da rinvenirsinella contraffazione dell'assegno bancario, a cui, tra l'altro, si sarebbe potuto parteciparesolo in epoca logicamente successiva alla ricezione dello stesso, bensì nel furto compiuto dasoggetti sconosciuti, i quali lo hanno poi evidentemente trasferito all'odierna ricorrente, deveribadirsi il principio secondo cui «nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, lecarte di credito o le carte PostePay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimopossesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare nonimplica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con laconseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzionecommette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento aterzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori»(Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225-01; si veda anche:

Sez. 2, n.26802 del 10/06/2021, Donati, Rv. 281553 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI