Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite relevant law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to declare the crime extinguished by prescription and applied recidivism incorrectly, but the court found these arguments lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court rejected the claim of vague reasoning because the lower court's decision was logically sound and the appellant did not identify the specific elements supporting their criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2 e 3 c.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements of the alleged error and preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Luigi Dalmazio;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge inrelazione all’omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – comecorrettamente evidenziato dalla Corte territoriale e in conformità del dato normativo di cuiall’art. 157, secondo e terzo comma, e dell’indirizzo consolidato nella giurisprudenza dilegittimità la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale applicata nel caso di specieassume rilevanza sul calcolo del termine ordinario e complessivo della prescrizione, a nullarilevando che, nel giudizio di bilanciamento, tale aggravante sia stata ritenuta equivalenterispetto alle riconosciute circostanze attenuanti (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 39439 del06/11/2025, De Luca, Rv. 288869 – 01;
Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv.283815 – 01; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 - 01Sez. 5, n.41784 del 27/05/2016, Scalici, Rv. 268271 – 01);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui -senza puntualità e pertinenzacensoria- si contestano presunti vizi di motivazione della sentenza impugnata, è genericoper indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod.proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamentecorretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nonconsentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI