Italian Court dismisses appeal on excessive sentence and probation grounds citing judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding excessive sentencing and the refusal of probation. The court held that sentencing falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code, prohibiting a new evaluation of proportionality. Furthermore, the denial of probation was based on factual assessments of the defendant's character and lack of rehabilitative potential, which were not subject to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The determination of criminal punishment and the application of alternative sanctions constitute matters of judicial discretion and factual assessment, not subject to review for excessiveness or illegality by the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Gianni Mingoia;lette le conclusioni rassegnate nell’interesse della parte civile;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e viziodi motivazione in ordine alla eccessività della pena, risulta meramente riproduttivo di rilievigià dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, oltreche manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza dilegittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale delgiudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri aduna nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto diarbitrio o di ragionamento illogico;che, nel caso di specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto,10 e 11 della sentenza impugnata, ove, a fronte della callidità della condotta, si è precisatal’assenza di margini per procedere ad un contenimento della pena, congruamentedeterminata dal giudice di primo grado);ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e viziodi motivazione con riferimento alla mancata applicazione della sostituzione della penadetentiva con la detenzione domiciliare, oltre che reiterativo di doglianze già attenzionate daigiudici di appello, risulta manifestamente infondato, dovendosi ribadire che l'accertamentodella sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutivedella pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede dilegittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr.
Sez. 3, n. 9708 2 del16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.276716);che, nella specie, i giudici del merito, facendo corretto riferimento agli elementi negatividi cui all'art. 133 cod. pen., hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego dellarichiesta, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla efficacia rieducativa dellemisure sostitutive per l’odierno ricorrente ed evidenziando gli aspetti soggettivi dellapersonalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione (si veda pag. 11 dellaimpugnata sentenza);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;considerato, infine, che va disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, diliquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione.
A tal proposito va rimarcatoche la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbiaeffettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propriinteressi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. Tale attivitànon si rinviene nel caso in esame, così che la richiesta di liquidazione non può avere alcunseguito. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Rigetta larichiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI