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Ordinanza — n. 17365/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming mitigation outweighs recidivism under Penal Code Article 62 and 99.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17365/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Hassan Zamer inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that general mitigating circumstances under Article 62 should outweigh the recidivism penalty under Article 99, but the court found this comparison discretionary and not subject to review. The decision rests on the established principle that appellate courts cannot re-evaluate factual assessments unless they are arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; Art. 99, comma 4 cod. pen.: The court's discretionary evaluation of whether mitigating circumstances outweigh recidivism is not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

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recidivism penalty mitigating circumstances appellate review discretionary evaluation inadmissible appeal Penal Code cassation jurisdiction permesso di dimora scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931);che, inoltre, nel caso di specie emerge come la richiesta della difesa risulti ad ogni modopriva di pregio, poiché, da un lato, il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod.pen.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
pen., dariconoscersi, unitamente alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, in viaprevalente rispetto alla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod.
Art. 69, comma 4 cod. pen.
in via prevalente rispetto alla recidiva reiterata è precluso dall’art. 69, quarto comma,cod.
art. 62-bis cod.pen
10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931);che, inoltre, nel caso di specie emerge come la richiesta della difesa risulti ad ogni modopriva di pregio, poiché, da un lato, il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Hassan Zamer;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine allanon applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., dariconoscersi, unitamente alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, in viaprevalente rispetto alla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., risultamanifestamente infondato;che, in particolare, deve sottolinearsi la censura con cui si contesta il giudizio dicomparazione fra opposte circostanze, per come realizzato dal giudice di merito, al pari diquello relativo alla rilevabilità dei presupposti di fatto per l’operatività delle circostanzestesse, implicano una valutazione discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità,qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931);che, inoltre, nel caso di specie emerge come la richiesta della difesa risulti ad ogni modopriva di pregio, poiché, da un lato, il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod.pen. in via prevalente rispetto alla recidiva reiterata è precluso dall’art. 69, quarto comma,cod. pen. e, dall’altro lato, i giudici di appello hanno congruamente motivato la nonconfigurabilità della speciale tenuità del danno nel caso di specie, in conformità alconsolidato indirizzo di questa Corte;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI