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Ordinanza — n. 17363/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments already rejected at the appellate court level.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17363/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Biagio D'Alessandro inadmissible because its sole ground was a repetition of arguments previously rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the violent conduct did not fit the theft of property required for robbery, claiming the intent was to seize cash rather than a phone. The court ruled that cassation reviews cannot re-evaluate facts and dismissed the appeal as lacking specificity since it merely reiterated the appellate court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Cassation appeals based on the mere repetition of arguments already fully examined and rejected by the court of merit are inadmissible as they lack specific argumentative substance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments robbery conviction cassation review limits appellate reasoning bandiera protezione dei segni pubblici bandiera di comodo

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
226074), nel caso di specie, devesottolinearsi come i giudici di appello, con congrua e lineare motivazione, conformemente aldato normativo di cui all’art. 628 cod. pen. e ai principi di diritto consolidati nellagiurisprudenza di legittimità (cfr.
art. 628 cod. pen
226074), nel caso di specie, devesottolinearsi come i giudici di appello, con congrua e lineare motivazione, conformemente aldato normativo di cui all’art. 628 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Caiazzo
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
289369 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
273217;Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.
Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu
Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Biagio D’Alessandro;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge inrelazione al capo b) di imputazione per la ritenuta integrazione del reato di rapina nonostantela non riconducibilità della condotta violenta alla condotta di sottrazione della res, non èformulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prospettando doglianzetese a prefigurare una diversa valutazione della vicenda fattuale, esso risulta riproduttivo diprofili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti;che, infatti, essendo il sindacato di legittimità volto a riscontrare l'esistenza di un logicoapparato argomentativo, senza possibilità di procedere ad una rivalutazione degli elementi difatto con criteri diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito (cfr.

Sez. 2, n. 4218 del15/01/2026, Caiazzo, Rv. 289369 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217;Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), nel caso di specie, devesottolinearsi come i giudici di appello, con congrua e lineare motivazione, conformemente aldato normativo di cui all’art. 628 cod. pen. e ai principi di diritto consolidati nellagiurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227 – 01)hanno correttamente ritenuto sussistenti tutti i presupposti costitutivi della fattispecie ascrittaall’odierno ricorrente (si veda pag. 4, ove si è sottolineato che l’imputato si era impossessatodel telefono cellulare della persona offesa spintonandola e colpendola al viso);considerato, altresì, che l’argomentazione spesa dal ricorrente -il dolo era direttoall’apprensione della cassa e non del telefonino- è pedissequamente riproduttivo dellaidentica questione in fatto sollevata con l’atto di appello, a cui la corte di merito ha datocompiuta risposta, con motivazione logica, non contraddittoria e conforme ai principi di dirittofissati in materia, dal che consegue l’inammissibilità dei motivi in esame, dovendosi ribadireche «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI